(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 12 del 23 marzo 2010) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1 Oggetto e finalita' 1. La presente legge disciplina le attivita' di rilevazione, elaborazione, analisi, diffusione e archiviazione dei dati statistici da parte della Regione e degli enti ed organismi, pubblici e privati, operanti nel territorio regionale, al fine di: a) realizzare l'unita' di indirizzo ed il coordinamento metodologico dei processi di produzione statistica, l'interconnessione in ambito regionale delle fonti informative, la razionalizzazione dei flussi informativi e l'interscambio dei dati finalizzati all'informazione statistica; b) concorrere all'attivita' del Sistema statistico nazionale di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 (Norme sul sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400), nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), e del regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee; c) garantire la disponibilita' delle informazioni statistiche necessarie al processo di programmazione, nonche' a quello di monitoraggio e di valutazione delle politiche regionali; d) promuovere l'informazione statistica e la fruizione dei dati statistici. 2. Nell'ambito delle finalita' di cui al comma 1, la Regione assicura che le informazioni statistiche ufficiali siano prodotte in modo da garantire l'uguale leggibilita' dei dati relativi a uomini e donne, favorendo la diffusione di una cultura di genere.